Anatocismo
Anatocismo conto corrente ed anatocismo mutuo
L’anatocismo è la prassi invalsa presso il sistema bancario di sommare gli interessi al capitale ad ogni chiusura contabile periodica del conto corrente, generalmente il trimestre, e calcolare interessi prendendo come base di calcolo l’importo così ottenuto. Tale prassi è illegittima, poiché l’art. 1283 C.C. consente la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) solo a condizioni ben definite, che evidentemente non ricorrono nel caso dell’ anatocismo bancario.
Anatocismo e Capitalizzazione degli Interessi |
La Sentenza n° 24418 pronunciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte il 2 dicembre 2010, ha sancito l’illegittimità dell’anatocismo, riprendendo la precedente giurisprudenza, di legittimità e di merito, in materia di capitalizzazione degli interessi, per contrarietà della capitalizzazione periodica all’art. 1283 C.C. rubricato “anatocismo”. In particolare il Supremo Collegio ha ribadito quanto già espresso nella Sentenza a Sezioni Unite n° 21095/04 in merito al divieto di anatocismo, stabilendo che la prassi invalsa presso il sistema bancario di capitalizzazione periodica degli interessi non costituisce un “uso normativo” idoneo a derogare il dettato dell’art. 1283 C.C., ma integra un mero uso negoziale in virtù del quale la deroga al divieto di anatocismo prevista dall’art. 1283 C.C. non può operare. Da tanto discende che il saldo di conto è viziato dalla capitalizzazione periodica degli interessi, ed è dunque contestabile per contrarietà alla norma imperativa sul divieto di anatocismo. |

