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L. 44/99
Fondi solidarietà vittime usura
L. 108/96
Disposizioni in materia di usura
Tassi G.U. - Banca d'Italia
Sentenze sull' Anatocismo
Capitalizzazione degli interessi debitori sul conto corrente e sul mutuo
L'illegittimità della capitalizzazione degli interessi è sancita dalla Sentenza n° 24418. In particolare il Supremo Collegio ha ribadito quanto già espresso nella Sentenza a Sezioni Unite n° 21095/04 in merito al divieto di
anatocismo, stabilendo che la prassi invalsa presso il sistema bancario di capitalizzazione periodica degli interessi non costituisce un "uso normativo", ma integra un mero uso negoziale in virtù del quale la deroga al divieto di anatocismo prevista dall'art. 1283 C.C. non può operare. Da tanto discende che il saldo di conto è viziato dalla capitalizzazione periodica degli interessi (
richiedi allo Studio Kipling s.a.s. la verifica dell'anatocismo presente nel conto corrente), ed è dunque contestabile per contrarietà alla norma imperativa sul divieto della capitalizzazione degli interessi.
Anatocismo
Capitalizzare gli interessi maturati durante i precedenti periodi di capitalizzazione genera interessi anatocistici. Tale prassi non è legittima, poiché l'art. 1283 C.C. permette la capitalizzazione degli interessi solo a condizioni specifiche. Inoltre l' anatocismo generato nei conti correnti e nei mutui concorre all'aumento del TEG e del TAEG. Il costante addebito degli interessi anatocistici, negli anni, può portare al superamento del
TEG soglia usura nel conto corrente rendendo illegittime le richieste della banca.