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Anatocismo Conto Corrente - Anatocismo Mutuo

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Anatocismo

(da enciclopedia italiana TRECCANI)

Anatocismo (dal greco anà - di nuovo, e tokòs – interesse) L'interesse dell'interesse, cioe la produzione d'interesse dall'interesse scaduto di una somma di danaro (interesse composto). Se lo si considera dal punto di vista strettamente economico, l'anatocismo non e illecito. Eliminato il pregiudizio che faceva giudicare sfavorevolmente il prestito a interesse, esso è la conseguenza logica del principio per cui il danaro è ritenuto quale capitale fruttifero, formando gl'interessi scaduti anche essi una somma di danaro. Ma, considerandolo nei suoi effetti sociali, risulta estremamente pericoloso per coloro che la necessità obbliga a procurarsi il danaro a mezzo di prestiti; l'interesse composto, con la produzione indefinita d'interessi sugl'interessi degl'interessi, aumenta il capitale con grandissima rapidità, per modo che in breve volger di tempo si converte in debito ingente quello che da principio era di poco momento. Perciò quasi tutte le legislazioni antiche e moderne sono contrarie all'anatocismo, e alcune lo proibiscono in modo assoluto, altre lo permettono in misura limitata. È in modo assoluto proibita la convenzione preventiva dell'interesse composto, perché altrimenti il debitore, stretto dal bisogno, facilmente accetterebbe il patto, sia ignorandone le conseguenze, sia confidando di poterle evitare con la puntualità nei pagamenti. Ma dopo che gl'interessi convenuti sono scaduti, e non pagati, essi producono nuovi interessi, se il creditore abbia giudizialmente domandato il pagamento degl'interessi, oppure se intervenga nuova convenzione con la quale il debitore si obblighi a corrisponderli. In tal modo è evitato il pericolo per il debitore di dolorose sorprese. Ma questa limitazione non sarebbe sufficiente, essendo sempre possibile il rapido accrescimento del debito quando si potessero, o con citazioni in giudizio, o con convenzioni, capitalizzare gl'interessi a brevissimi periodi di scadenza. Perciò provvidamente la legge dispone che i nuovi interessi non possano, in ogni caso, decorrere se non su interessi dovuti almeno per sei mesi (art. 1283). Nel caso che gl'interessi degl'interessi scaduti siano chiesti con domanda giudiziale, essi decorrono dal giorno della domanda, com'è detto espressamente nell'art. 1283.