L' opposizione agli atti esecutivi - opposizione al precetto e opposizione al titolo esecutivo - è la seconda delle due opposizioni (la prima è l'opposizione all'esecuzione) riconducibili all'iniziativa del debitore, o comunque del terzo assoggettato all'esecuzione.
Mediante detto strumento si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto art. 617, comma 1 , c.p.c. .
L'opposizione al precetto e l'opposizione al titolo esecutivo devono essere proposte in maniera diversa a seconda che l'esecuzione sia già cominciata o meno, infatti laddove l'esecuzione ha avuto inizio, l'opposizione al precetto o al titolo esecutivo dovrà essere proposta mediante atto di citazione davanti al giudice designato ai sensi dell' art. 480 comma 3, c.p.c., entro il termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto che si assume essere viziato o irregolare.
Laddove l'esecuzione abbia avuto un principio, l'opposizione al precetto o al titolo deve essere proposta con ricorso, a seguito del quale il giudice fissa la comparizione delle parti davanti a sé e pronuncia i provvedimenti più opportuni (sospensione dell'esecuzione).
A seguito dell'opposizione al precetto o al titolo esecutivo il giudizio si svolge con le regole proprie del giudizio di cognizione.
Kipling s.a.s.
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