Kipling s.a.s. Precetto

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Definizione di Precetto


L'Atto di precetto (Art. 480 c.p.c.) , consiste nella manifestazione del proposito di procedere ad esecuzione forzata. Secondo il disposto dell'art. 480, comma 1, c.p.c. "il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni".
Il precetto è un atto tipicamente recettizio, vale a dire che produce i suoi effetti poiché è portato a conoscenza del suo destinatario (il debitore), al quale deve essere notificato personalmente.
L'efficacia del precetto è limitata a novanta giorni dalla sua notificazione, quindi se l'esecuzione forzata non viene iniziata entro tale temine, l'avvenuta notificazione non è più utilizzabile.
Il precetto normalmente contiene o è pedissequo al titolo esecutivo, infatti quando il titolo esecutivo è costituito da titolo di credito opera il disposto dell'art. 480, comma 2, c.p.c. , che richiede la trascrizione del titolo nel contesto del precetto quando ciò è richiesto dalla legge.


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